Casella PEC dell’avvocato satura? È valida la notifica con deposito in cancelleria, anche se la parte ha un secondo difensore

Casella PEC dell’avvocato satura? È valida la notifica con deposito in cancelleria, anche se la parte ha un secondo difensore
24 Giugno 2019: Casella PEC dell’avvocato satura? È valida la notifica con deposito in cancelleria, anche se la parte ha un secondo difensore 24 Giugno 2019

Di recente la sezione lavoro della Cassazione si è pronunciata, con sentenza n. 13532 del 20/05/2019, sulle conseguenze dell’impossibilità di perfezionare la notifica di un atto giudiziario a favore dell’avvocato a causa della saturazione della sua casella PEC.

Il caso era quello di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli, ritenendolo illegittimo, e si era visto respingere tale pretesa con ordinanza dichiarativa della legittimità del licenziamento ex art. 1, comma 49, della legge n. 92 del 2012.

Il Tribunale adito, non riuscendo a provvedere alla comunicazione dell’ordinanza alla casella PEC del procuratore del ricorrente, che risultava piena, ne aveva quindi disposto la comunicazione mediante deposito in cancelleria.

Trascorso un anno dalla comunicazione ai sensi dell’art. 16, comma 6 del D.L. n. 179/2012, era stata promossa impugnazione avverso tale ordinanza, giudicata però inammissibile per tardività, poiché l’opponente non aveva rispettato il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

Avverso tale sentenza ricorreva dunque in Cassazione, lamentando, in particolare, il fatto che la procedura ex art. 16, comma 6 del D.L. n. 179/2012 fosse stata attivata nonostante la presenza di un secondo procuratore domiciliatario, cui l’ordinanza non era stata comunicata.

Rilevata l’impossibilità di notificare al primo procuratore causa saturazione del suo indirizzo pec, la cancelleria avrebbe quindi dovuto procedere alla notifica mezzo pec a favore dell’altro procuratore. Il fatto che ciò non fosse avvenuto, ad opinione del ricorrente, era stata conseguenza di “una scelta del tutto arbitraria”.

L’argomento è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte.

Ciò in ragione del fatto che il secondo periodo del comma 6 dell’art. 16 del D.L. n. 179/2012 prevede che le comunicazioni mediante deposito in cancelleria siano eseguite anche “nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”.

La fattispecie esulava invece dall’ambito di applicabilità dell’ottavo comma della medesima disposizione, che richiama la disciplina degli artt. 136 e segg. c.p.c.. Quest’ultima fa riferimento alle sole ipotesi in cui l’impossibilità derivi da “causa non imputabile al destinatario”.

Una simile interpretazione del panorama normativo viene assunta a corollario del fatto che è onere dell’avvocato provvedere alla verifica periodica delle comunicazioni ricevute nel sistema di posta elettronica certificata e del suo regolare funzionamento (come già evidenziato, tra le altre, da Cass. N. 28864/2018).

Trattandosi di fatto imputabile alla parte, pertanto, la Corte ha ritenuto che la cancelleria avesse assolto al proprio incarico in modo conforme, non essendo obbligata a notificare l’atto all’altro procuratore della parte, e ha conseguentemente respinto il ricorso.

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